LE DONAZIONI IN NATURA AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

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Le donazioni agli Enti del Terzo Settore (ETS) non si limitano alle somme di denaro. Molti enti ricevono beni materiali o servizi gratuiti da privati o aziende, che possono risultare fondamentali per lo svolgimento delle attività istituzionali e per il fundraising.

Ma come vengono trattate giuridicamente e fiscalmente queste donazioni? Quali sono gli obblighi contabili e di rendicontazione per gli ETS che ricevono beni in donazione?

Cosa sono le donazioni in natura e come classificarle?

Le donazioni in natura sono erogazioni liberali che non consistono in denaro, ma in beni materiali o servizi gratuiti offerti a un ETS per il perseguimento delle proprie finalità sociali.

Le principali categorie di donazioni in natura sono:

  • Beni mobili: arredi, computer, elettrodomestici, strumenti tecnologici.
  • Beni immobili: terreni, edifici, locali commerciali.
  • Beni di consumo: alimenti, farmaci, vestiario, materiali di cancelleria.
  • Servizi professionali: consulenze legali, contabili, informatiche, mediche.
  • Beni strumentali: veicoli, attrezzature sanitarie, macchinari.

Un esempio è quello di un’azienda di informatica dona 10 computer a un ETS che si occupa di formazione digitale per ragazzi in difficoltà. Questa è una donazione in natura di beni mobili.

Il regime fiscale delle donazioni in natura: come funziona?

Dal punto di vista fiscale, il trattamento delle donazioni in natura dipende sia dal soggetto che dona sia dall’ETS che riceve.

A) Il trattamento fiscale per l’ETS che riceve la donazione

Gli ETS iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) possono ricevere donazioni in natura senza che queste siano considerate reddito imponibile, a condizione che i beni o i servizi ricevuti siano destinati esclusivamente alle finalità istituzionali dell’ente.

Inoltre:
Non è prevista l’applicazione dell’IVA sulle donazioni di beni o servizi agli ETS, salvo specifiche eccezioni.

Gli ETS devono documentare e rendicontare l’uso dei beni ricevuti per dimostrare che non siano stati impiegati per attività commerciali non connesse alla missione dell’ente.

Se, ad esempio, un supermercato dona alimenti a un banco alimentare iscritto al RUNTS. L’ETS non dovrà versare IVA su questi beni, ma dovrà tenerne traccia nel bilancio per garantire la trasparenza.

B) Il trattamento fiscale per il donatore

Chi dona beni o servizi a un ETS può beneficiare di agevolazioni fiscali.

Ci siamo anche già occupati dell’argomento in uno specifico articolo del blog: “LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DONATORI DEGLI ETS” che invito a leggere.

Persone Fisiche

Le persone fisiche che donano beni o servizi a un ETS possono:

  • Detrarre il 30% dell’importo del bene donato, fino a un massimo di 30.000 euro annui.
  • Dedurre il valore del bene fino al 10% del reddito complessivo, con possibilità di riportare l’eccedenza nei successivi 4 anni.

Imprese

Le imprese che effettuano donazioni in natura possono:

  • Dedurre il valore della donazione fino al 10% del reddito imponibile.
  • Non pagare IVA sulla cessione gratuita dei beni, se destinati a finalità sociali.

Se, ad esempio, un’azienda farmaceutica dona farmaci a una ONG sanitaria. Il valore della donazione può essere dedotto dal reddito d’impresa, riducendo le imposte da pagare.

Quando la donazione di beni è soggetta a IVA?

Sebbene nella maggior parte dei casi le donazioni in natura siano esenti da IVA, esistono situazioni in cui questa può essere applicata.

L’IVA si applica quando:

  • Il bene donato era stato acquistato con IVA detraibile → In questo caso, l’impresa deve versare l’IVA sulla donazione.
  • L’ETS utilizza il bene ricevuto per attività commerciali e non per finalità sociali.

Esempio: Se un’azienda di arredamenti dona mobili a un ETS che li rivende per autofinanziarsi, dovrà applicare l’IVA sulla donazione.

Ma che succede quando un ETS riceva beni in donazione e decida di venderli nell’ambito di una raccolta fondi occasionale, come ad esempio un mercatino di beneficenza?
La vendita di beni donati per una raccolta fondi deve considerarsi un’attività commerciale?

Sul punto, è anzitutto dapprima essenziale avere cura di consultare degli ESPERTI in materia fiscale del Terzo Settore.

In ogni caso, la risposta alle domande sopraindicate è che dipende dalla natura dell’evento e dalla gestione dei proventi.

La normativa del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, art. 79, comma 4) stabilisce che le attività di raccolta fondi non sono considerate commerciali se rispettano specifici criteri.

Per evitare che la vendita dei beni ricevuti in donazione venga considerata attività commerciale, l’evento deve rispettare i seguenti requisiti:

  • Occasionalità → La raccolta fondi deve essere saltuaria e non abituale. Eventi ricorrenti o continuativi potrebbero essere considerati attività commerciale.
  • Finalità esclusiva di autofinanziamento per scopi istituzionali → I proventi devono essere destinati esclusivamente alle attività sociali dell’ETS.
  • Modalità non organizzata in forma d’impresa → Non devono essere presenti elementi tipici di un’attività commerciale strutturata, come pubblicità commerciale, strategie di marketing aggressive o vendite tramite e-commerce.

Obblighi di rendicontazione per gli ETS

Per garantire trasparenza e legittimità fiscale, gli ETS devono registrare e rendicontare correttamente le donazioni ricevute.

Gli obblighi principali sono:

  • Redigere un’attestazione della donazione ricevuta, con la descrizione dettagliata del bene o servizio donato.
  • Inserire le donazioni in natura nel bilancio dell’ETS, specificando il valore dei beni ricevuti.
  • Conservare la documentazione fiscale, come eventuali fatture o dichiarazioni di valore del bene donato.
  • Se la donazione riguarda beni immobili, effettuare la registrazione notarile dell’atto di donazione.

Un ETS che riceve in donazione un’auto aziendale dovrà inserirla nel proprio inventario e allegare alla documentazione fiscale il valore commerciale dell’auto.

Come promuovere le donazioni in natura nel fundraising

Molti ETS trascurano l’importanza delle donazioni in natura nel proprio piano di fundraising. Tuttavia, queste possono essere un’ottima risorsa per sostenere le attività sociali e migliorare l’efficienza operativa dell’ente.

Creare partnership con aziende locali → Molte imprese preferiscono donare beni invece che denaro per sfruttare le agevolazioni fiscali. Sul punto, invito alla lettura dell’articolo del blog “IL CORPORATE FUNDRAISING”.

Comunicare ai donatori i benefici fiscali → Inserire informazioni chiare sul sito web e nelle campagne di fundraising.

Facilitare le donazioni tracciabili → Offrire moduli precompilati per il riconoscimento fiscale della donazione.

Rilasciare attestazioni ufficiali → Un’azienda sarà più propensa a donare se riceve un documento che certifichi il valore della donazione per la sua dichiarazione dei redditi.

Un’opportunità da sfruttare al meglio

Le donazioni in natura sono un’importante opportunità per gli ETS, sia per ridurre i costi operativi che per diversificare le entrate del fundraising.

Tuttavia, è fondamentale gestirle correttamente dal punto di vista fiscale e contabile per garantire la trasparenza e la conformità alle normative vigenti.

📩 Vuoi sapere come il tuo ETS può valorizzare al meglio le donazioni in natura? Scrivimi via email: info@avvocatodidonato.net e ti aiuterò a gestire le donazioni nel rispetto della normativa fiscale!

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